lunedì 11 gennaio 2010

STATUTO " TRA LA GENTE "

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE E CULTURALE
"TRA LA GENTE"

Costituzione, Denominazione e Sede
Art. 1
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della L. 383/2000, l’Associazione di Promozione Politica, Sociale e Culturale, “TRA LA GENTE" con sede in Roccasecca-FR- alla Via Santa Maria Nuova 7.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
L’attività è disciplinata dal presente Statuto.
Scopo ed Oggetto sociale
Art. 2
L'Associazione non ha finalità di lucro e si riconosce in alcuni valori fondamentali:
La democrazia partecipata, la libertà d’espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela d’ogni forma di diversità, lo sviluppo di una società aperta più equilibrata e multiculturale nonchè la pace tra i popoli anche con l' incontro Oriente ed Occidente , la giustizia sociale, l’affermazione della cultura della legalità, la solidarietà, la difesa dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile.
Art. 3
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
a) organizzare momenti associativi e ricreativi;
b) attività di formazione nel campo della politica, cultura, del sociale e di solidarietà, arte, storia, ambiente, economia e interculturalità
c) attività di sviluppo sostenibile dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità, precisando che le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona.
d) attività tendenti alla crescita della persona (anche con discipline orientali) per una migliore qualità della vita.


Patrimonio ed Esercizi sociali
Art. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 5
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative versate annualmente dagli associati;
b) contributi finanziamenti e benefici economici provenienti da soggetti pubblici e privati;
c) proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall’attività dell'Associazione in generale nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
· dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall'Assemblea;
· dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
· da iniziative promozionali.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un
interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 6
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Art. 7
L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizioverrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa.
Art. 9
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di quota associativa
Bilancio
Art. 10
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese.
L'Assemblea d’approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
I Soci
Art. 11
I Soci dell'Associazione si dividono in:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari;
d) Soci sostenitori.
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.
Sono Soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalitàdell'Associazione,
operano attivamente nel raggiungimento degli scopi sociali.
Sono Soci onorari le persone fisiche invitate dall'Assemblea dei Soci a far partedell'Associazione per
particolari meriti professionali o artistici.
Sono Soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche ed artistiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato.
L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.
L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i Soci senza distinzione di sesso, razza,
religione e nazionalità.
L'organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In base alle disposizioni di legge 675/97tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.
All'atto dell'ammissione il Socio s’impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 12
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che fanno espressa domanda di adesione e si impegnano al rispetto dello Statuto ed al versamento annuale della quota associativa.
Art. 13
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentarne i locali ,il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno inoltre diritto di voto nell’Assemblea dei Soci e godono del diritto elettorale attivo e passivo.
Art. 14
Rientra nei doveri di ciascun Socio:
a) rispettare le disposizioni del presente statuto;
b) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 15
La qualità di Socio si perde per:
a) recesso;
b) mancato versamento della quota associativa;
c) espulsione su deliberazione del Consiglio Direttivo, da portare a ratifica nella prima Assemblea dei Soci utile, qualora il comportamento del Socio risulti incompatibile con le finalità ed i principi sanciti dal presente Statuto.
Il recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento. La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né all’abbuono di quelli dovuti per l’anno in corso.
Organizzazione Associativa
Art. 16
Sono organi dell'Associazione:
· l’Assemblea dei Soci;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· Vicepresidente;
· il Segretario;
· il Tesoriere;
Art. 17
Tutte le cariche associative sono onorifiche, pertanto non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’attività svolta.


Art.18
L’attività dell’Associazione ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dagli associati.

L’Assemblea dei Soci

Art. 19
L’Assemblea, costituita da tutti i Soci, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata. La convocazione deve avvenire mediante lettera semplice o email o sms da inviare almeno una settimana prima dell’Assemblea a tutti i Soci.

Art. 20
L’Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza dal Consigliere anziano per età, è costituita e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
Di ogni adunanza dell’Assemblea il Segretario redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà
controfirmato dal Presidente.

Art. 21
È competenza dell’Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:
a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
b) elezione del Consiglio Direttivo;
c) fissazione delle direttive generali per l’attività dell’Associazione;
d) espulsione dei Soci, come indicato dall’art. 15 punto c) del presente statuto;
e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno sottoporre.

Art. 22
L’Assemblea delibera con maggioranza dei 2/3 dei Soci sui seguenti argomenti:
a) modifica dello Statuto;
b) scioglimento.
Si richiamano in ogni caso le norme in materia previste dal codice civile.

Il Consiglio Direttivo

Art. 23
Il Consiglio Direttivo, composto di almeno cinque membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci.
I membri durano in carica un anno e sono rieleggibili.
La votazione avviene a scrutinio palese; ogni Socio ha diritto ad un voto. Partecipano al Consiglio Direttivo con funzioni consultive i portavoce degli Osservatori e dei
Circoli, che si richiamano all’Associazione, preventivamente invitati dal Presidente ed esperti o altre persone che a giudizio del Presidente possano portare un contributo significativo al Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo neoeletto al massimo entro sette giorni dalla data dell’Assemblea si riunisce per
l’elezione del Presidente che sarà comunicata ai Soci.
Art. 25
Qualora,perqualsiasi motivo,il numero dei componenti del Consiglio si riduca a un numero di membri inferiore alla metà, l’Organo stesso provvederà al loro reintegro e ne darà immediata comunicazione ai Soci.
Con un numero di membri del Consiglio in carica inferiore alla metà il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l’Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Art. 26
Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice o e-mail o sms da inviare almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza dal Consigliere anziano per età, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27
È compito del Consiglio:
a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) gestire il patrimonio della Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative;
c) procedere alla nomina del Presidente
d) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
e) fissare la misura della quota associativa.

Art. 28
Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Segretario che svolga la funzione di verbalizzazione dell’Assemblea del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione dell'attivitàesecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione
dell’Associazione; nomina altresì un Tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario, che cura lagestione della cassa dell’Associazione, ne tiene la contabilità.

Il Presidente

Art. 29
Ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
redige i libri contabili e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura
l’esecuzione delle relative delibere. Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni sarà sostituito dal Vicepresidente e in mancanza dal Consigliere anziano per età.

Scioglimento

Art. 30
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi dei Soci come previsto dall’art. 22 lettera b) del presente Statuto.

Art. 31
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, con delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, a favore di altre associazioni senza scopo di lucro e finalità analoghe.
Per deliberare lo scioglimentodell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera scioglimentodell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazione di Promozione Sociale di finalità similari.

Modifiche statutarie

Art. 32
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell'Associazione e con voto favorevoledella maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Clausola compromissoria e norme applicabili

Art. 33
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Cassino.

Art. 34
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

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